Un banner che propone «Accetta tutto» con un clic e nasconde il rifiuto in un sottomenu non è conforme a ciò che la CNIL si aspetta. La sua regola si riassume in una frase: rifiutare i traccianti deve essere facile quanto accettarli. Risale a settembre 2020, ma è uno degli errori che si incontrano più spesso su un sito.

Cosa dice la legge

L'articolo 82 della loi Informatique et Libertés (loi n° 78-17 del 6 gennaio 1978) recepisce l'articolo 5.3 della direttiva ePrivacy. Impone di informare l'utente in modo chiaro e completo sulla finalità dell'accesso o della scrittura di informazioni nel suo dispositivo, e sui modi per opporsi. Questi accessi o scritture possono avvenire solo dopo il suo consenso.

Cosa aggiunge la CNIL

Nelle sue linee guida modificative e nella raccomandazione di settembre 2020, la CNIL precisa che la semplice prosecuzione della navigazione non può più essere considerata una espressione valida del consenso: serve un atto positivo chiaro. Raccomanda inoltre che l'interfaccia di raccolta proponga un pulsante «Rifiuta tutto» accanto al pulsante «Accetta tutto», e che l'utente possa revocare il proprio consenso facilmente e in qualsiasi momento.

Cosa non richiede il consenso

L'articolo 82 prevede due eccezioni: l'accesso o la scrittura che ha come unica finalità permettere o facilitare la comunicazione per via elettronica, e quello strettamente necessario alla fornitura di un servizio di comunicazione online richiesto espressamente dall'utente. In pratica la CNIL cita l'autenticazione, la conservazione di un carrello degli acquisti e alcune misure di audience. Questi traccianti non passano dal banner.

Cosa rischia un sito non conforme

La CNIL può diffidare l'organismo e poi infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. Il massimale è di 10.000.000 € o il 2% del fatturato annuo mondiale, applicando l'importo più alto, e sale a 20.000.000 € o al 4% nei casi previsti dall'articolo 83 del GDPR. Sono massimali, non tariffe: una piccola impresa non è esposta come un grande gruppo.

Quattro verifiche da fare sul tuo sito

Il rifiuto è visibile già al primo livello del banner? Apri il tuo sito in navigazione privata e conta i clic per accettare, poi quelli per rifiutare.

Nessun tracciante viene installato prima della scelta? La scheda «Applicazione» degli strumenti del browser mostra cosa viene scritto fin dall'arrivo sulla pagina.

Puoi revocare la tua scelta? Un link permanente nel piè di pagina è la soluzione più semplice.

La tua cookie policy corrisponde agli strumenti realmente installati? Un pixel pubblicitario aggiunto da un fornitore rende la pagina inesatta senza che nessuno se ne accorga.

La conformità resta una responsabilità del professionista: questo articolo informa, non sostituisce il parere di un avvocato o di un DPO su una situazione specifica.

Fonte: articolo 82 e articolo 20 (IV, 7°) della loi n° 78-17 del 6 gennaio 1978, pagine «La loi Informatique et Libertés» di cnil.fr; «Cookies et autres traceurs : la CNIL publie des lignes directrices modificatives et sa recommandation», cnil.fr, pagine consultate il 3 novembre 2026.